Statuto della Camera Penale di Napoli

CAPO I - COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE

Art. 1- La Camera degli Avvocati Penali è costituita presso il Palazzo di Giustizia ove ha sede.

Art. 2 - L'Associazione è regolata dalle norme del presente statuto.

Art. 3 - La Camera è indipendente da qualsiasi partito politico e persegue i seguenti scopi:

  • vegliare affinché venga tutelato, in tutte le sue forme, l’esercizio del diritto di difesa e dei diritti relativi ai rapporti civili, etici, e sociali garantiti ad ogni cittadino dalla Costituzione Italiana e dalle convenzioni internazionali;

  • promuovere e sviluppare lo studio delle materie giuridico-penali e delle discipline che vi hanno attinenza, favorendo il perfezionamento della preparazione professionale e delle tecniche dell’oratoria forense;

  • sollecitare tutte le iniziative atte a tenere alto il prestigio e la nobile tradizione del foro napoletano, e tutelare l’immagine del mondo giudiziario;

  • difendere i diritti e tutelare gli interessi dell’intera avvocatura penale e di ogni suo componente;

  • vigilare attentamente sulla corretta applicazione della legge ed impedire il degenerare delle prassi;

  • impegnare l’avvocatura penale napoletana a fornire il proprio contributo nell’elaborazione delle riforme legislative anche attinenti all’esercizio della professione;

  • informare correttamente l’opinione pubblica dei problemi riguardanti l’amministrazione della giustizia e di quelli relativi alla violazione di diritto costituzionale;

  • assumere iniziative di solidarietà nei confronti dei colleghi.

Art. 4 - Il patrimonio della Camera Penale è costituito dalle quote annuali degli iscritti e dai contributi volontari degli iscritti, nonché dai lasciti e dai legati che dovesse ricevere.

CAPO II - ISCRITTI ED ORGANI

Art. 5 - Possono essere iscritti alla Camera Penale i colleghi in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dal presente statuto che, regolarmente iscritti nell’albo professionale esercitino in modo continuativo la professione forense prevalentemente in campo penale ed improntino la loro condotta ai principi della probità e della correttezza deontologica. Gli iscritti si dividono in

  • effettivi avvocati e praticanti avvocati abilitati all’esercizio della professione forense da almeno due anni, iscritti negli albi o nei registri della Corte di Appello di Napoli;

  • onorari: eminenti avvocati che, per cultura e valore professionale abbiano conferito lustro e prestigio al foro penale ovvero abbiano dimostrato particolare e attenzione per i suoi problemi;

  • aderenti: avvocati in possesso di tutti i requisiti richiesti, che siano iscritti negli albi degli altri distretti di Corte di Appello.

Art. 6 - La domanda di iscrizione di un nuovo iscritto è deliberata dalla Giunta con almeno 6 voti favorevoli, previo accertamento rigoroso di ogni condizione richiesta dalle norme del presente statuto. Le domande respinte per mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della professione prevalentemente nel campo penale possono essere riesaminate dopo che sia trascorso almeno un anno dal precedente rigetto. La Giunta non pub deliberare l’iscrizione di nuovi iscritti nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale.

Art. 7 - L’iscrizione nell’albo d’onore viene deliberata dalla Giunta, su proposta di almeno tre componenti o di almeno trenta iscritti effettivi.

Art. 8 - Gli organi della Camera Penale sono: L’Assemblea degli iscritti Il Presidente La Giunta l’Ufficio di presidenza composto da Presidente e Segretario. Il Collegio dei Probivirî

Art. 9 - L’Assemblea degli iscritti è ordinaria, straordinaria generale ed elettorale.

Art. 10 - L’Assemblea ordinaria degli iscritti è-convocata almeno una volta ogni due anni. Viene convocata dalla Giunta mediante affissione di manifesti nella sede dell’Associazione e nei locali del Palazzo di Giustizia almeno dieci giorni prima della data fissata. Al suo ordine del giorno debbono figurare:

  • la relazione della Giunta;

  • l’approvazione del bilancio;

  • le questioni preventivamente proposte da almeno 50 iscritti. Ad essa partecipano, con diritto di intervento e di voto, solo gli iscritti in regola con il pagamento della quote annuali.

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Art. 11 - L’Assemblea straordinaria degli iscritti è convocata dalla Giunta, su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti o di almeno cinquanta iscritti, mediante affissione di manifesti nella sede dell’Associazione e nei locali del Palazzo di Giustizia almeno ventiquattro ore prima della data fissata. È presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Vi svolge funzione di segretario il Segretario della Camera Penale, che compila i verbali nei quali da atto succintamente del contenuto degli interventi e dell’esito delle votazioni. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno il trenta per cento degli iscritti e di seconda convocazione, almeno un’ora dopo, con almeno il venti per cento di essi. L’Assemblea delibera:

  • in tema di approvazione e modifiche dello Statuto purché ne sia data notizia nel manifesto di convocazione ;

  • sull’ordine del giorno indicato dalla Giunta o dai cinquanta iscritti richiedenti la convocazione ;

  • sull’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria che, in tal caso può anche non tenersi. Ad essa partecipano solo gli iscritti. Possono intervenire e prendere la parola, se autorizzati, anche persone estranee.

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Art. 12 - L’Assemblea generale è convocata dalla Giunta su richiesta di almeno sei suoi componenti o di almeno sessanta avvocati iscritti nell’Albo dell’Ordine di Napoli, dei quali non meno di trenta iscritti alla Camera Penale. Viene convocata mediante affissione di manifesti nella sede dell’associazione, nei locali del Consiglio dell’Ordine ed in quelli del Palazzo di Giustizia non meno di quarantotto ore prima della data fissata. Ciascun manifesto deve indicare l’ordine del giorno. L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Giunta il quale costituisce un ufficio di presidenza nominando altri due componenti scelti tra i presenti, dei quali uno assume le funzioni di segretario e redige i verbali e l’altro quello di garante della correttezza delle votazioni e del loro risultato, in ciò avvalendosi del numero di scrutatori necessari, da lui indicati. L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno novanta iscritti nell’albo dell’Ordine di Napoli ed, in seconda convocazione almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno sessanta iscritti nell’albo dell’Ordine di Napoli, dei quali almeno trenta iscritti alla Camera Penale. L’Assemblea generale è convocata:

  • per pronunciarsi su temi di rilevante importanza per le sorti e gli interessi dell’Avvocatura sui problemi che investono l’intangibilità del diritto di difesa e dei conseguenti diritti riconosciuti al cittadino dalla Costituzione e dalle leggi italiane ed internazionali, nonché sul funzionamento e l’organizzazione degli uffici giudiziari, quando ne possano derivare pregiudizi per l’avvocato o per i l cittadino.

  • per deliberare, ove lo ritenga opportuno, lo stato di agitazione della categoria ed approvare le forme e gli strumenti di lotta che reputa adeguati. Ad essa partecipano ed hanno diritto di intervento e di voto gli iscritti della Camera e nell’Albo dell’Ordine di Napoli. All’atto della votazione è sufficiente per la sua validità che v i partecipino almeno sessanta iscritti nell’Albo dell’Ordine di Napoli di cui trenta iscritti alla Camera Penale. Possono parteciparvi ed essere autorizzati dall’Ufficio di Presidenza a prendere la parola, senza diritto di voto, tutti coloro che ne facciano richiesta.

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Art. 13 - Nelle assemblee solo gli aventi diritto al voto possono presentare mozioni e votare su di esse. Le mozioni, per essere messe ai voti, vanno presentate per iscritto e prima dell’inizio delle votazioni al Presidente o, quando insediato, all’Ufficio di Presidenza. L’Assemblee su richiesta del Presidente o dell’Ufficio di Presidenza, può ammettere le votazioni anche sulle mozioni presentate tardivamente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Il Presidente nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, il garante della correttezza delle votazioni nelle Assemblee generali, controllano la regolarità del voto, il diritto di chi vi partecipa e, coadiuvati dagli scrutatori ne verificano il risultato. Vengono approvate le mozioni, per le quali sia stata richiesta ed ammessa la votazione, che abbiano riportato la maggioranza dei voti.

Art. 14- Nelle Assemblee non è consentito prendere la parola su temi estranei all’ordine del giorno né divagare da essi. Possono parlare solo gli aventi diritto che si siano iscritti prima della chiusura delle relative iscrizioni. Il Presidente provvede ad assicurare il rispetto della presente disposizione anche togliendo la parola.

Art. 15 - Il deliberato dell’Assemblea generale vincola tutti gli iscritti ed impegna quanti vi hanno spontaneamente partecipato a avevano diritto comunque di parteciparvi.

Art. 16 - Nel caso di richiesta degli iscritti la Giunta è tenuta a convocare l’Assemblea richiesta sette giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 17 - Il Presidente della Camera Penale e la Giunta formata da 8 componenti costituiscono organo di governo della camera e ne operano le scelte politiche nell’ambito dello statuto, delle direttive,dei programmi e delle deliberazioni approvate dall’assemblea dei iscritti. Durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di due bienni consecutivi.

Art. 17 bís - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera e presiede la Giunta assicurando l’unità-di indirizzo, la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso l’assemblea dei iscritti. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario. Questi assume le funzioni del Presidente nel caso in cui l’impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

Art. 18 - Possono essere eletti alla carica di Presidente e di componenti della Giunta gli iscritti nell’Albo professionale iscritti della Camera Penale da almeno due anni ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 19 - La Giunta:

  • rappresenta la categoria dei penalisti e ne fissa le linee dell’impegno politico nell’attuazione degli scopi dell’associazione;

  • delibera l’ammissione e la cancellazione dei iscritti;

  • convoca,secondo le norme del presente statuto, le varie assemblee;

  • mantiene rapporti con i capi dell’Ordine giudiziario, con il Consiglio dell’Ordine Forense, con l’Unione Nazionale delle Camere Penale e con tutte le altre associazioni forensi e dei magistrati;

  • istituisce una commissione di disciplina su proposta della quale deferisce gli iscritti al Collegio dei Probiviri per la celebrazione del procedimento disciplinare;

  • convoca l’assemblea elettorale per l’elezione del Presidente,della Giunta e del Collegio dei Probiviri almeno sette giorni prima della scadenza del suo mandato;

  • delibera l’iscrizione nell’albo d’onore;

  • può nominare uno o più presidenti onorari;

  • fissa la quota associativa.

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Art. 20 - Nei casi di particolare necessità ed urgenza quando l’indispensabile tempestività della decisione da assumere impedisce una previa convocazione dell’Assemblea generale, la Giunta pub provvisoriamente deliberare lo stato di agitazione ed approvare le forme e gli strumenti di lotta che reputa adeguati. In tal caso andrà convocata entro 48 ore l’Assemblea generale.

Art. 21 - Il Segretario:

  • svolge tutti gli adempimenti esecutivi per la convocazione della Giunta e delle assemblee e ne redige i verbali, ad eccezione di quello dell’Assemblea generale;

  • fissa, su indicazione del Presidente e degli altri componenti della Giunta, l’ordine del giorno delle riunioni, che comunica insieme con la convocazioni.

  • provvede alla formazione dell’archivio, costituito dall’Albo degli iscritti, dai deliberati assembleari, dai verbali delle riunioni della Giunta e dai documenti da essa prodotti, dalle pubblicazioni curate dalla Camera Penale o che ad essa si riferiscano e da tutti gli atti e le pubblicazioni che consentano . di ricostruire la storia del pensiero e dell’azione della Camera Penale e dei suoi più autorevoli componenti. Può nominare un responsabile per la tenuta e la conservazione dell’archivio, del quale risponde personalmente,e rilascia, su autorizzazione della Giunta, copie degli atti che vi sono custoditi. In caso di suo impedimento è sostituito dal componente della Giunta più giovane. Il Segretario altresì redige il bilancio ed amministra il patrimonio della Camera, informandone la Giunta. Provvede personalmente, o a mezzo di esattore da lui nominato, alla riscossione delle quote. Indica alla Giunta gli iscritti morosi. Si occupa delle spese deliberate dalla Giunta e del pagamento degli stipendi ad eventuali dipendenti.

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Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti.,eletti dall’Assemblea elettorale tra gli iscritti nell’Albo speciale dei patrocinatori innanzi le Giurisdizioni superiori, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri irroga le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto. Ratifica, previa delibazione della loro compatibilità con le norme dello statuto, i provvedimento disciplinari irrogati dal Consiglio dell’ordine. Delibera sulle opposizioni proposte avverso la decisione del Collegio elettorale. Solo al tal fine resta in carica sino alla scadenza del termine previsto per tali opposizioni e per la loro decisione.

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente il quale dirige le sedute, fissa le udienza del procedimento disciplinare e le presiede, provvede agli adempimenti esecutivi per la notifica della contestazione agli interessati, convoca il Collegio per l’espletamento di ogni altra funzione riservatagli dallo statuto.

CAPO III - LE ELEZIONI

Art. 24 - Il Presidente, la Giunta ed i Probiviri sono eletti dall’Assemblea elettorale convocata dalla Giunta alle scadenze previste dallo statuto. Sono eleggibili tutti gli iscritti alla Camera Penale,fatte salve le incompatibilità previste dall’art. 14 dello statuto dell’Unione Camere Penali Italiane approvato il 23.9.95 dal Congresso straordinario riunito ad Alghero. Sono ammessi a votare gli iscritti che ne hanno diritto e sono in regola con il pagamento delle quote annuali. Le operazioni di voto durano una sola giornata dalle ore 9 alle 14 e lo spoglio avviene subito dopo la loro conclusione. Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all’Ufficio di presidenza con le firme di almeno 10 iscritti, e contengono a pena di inammissibilità: L’indicazione delle generalità della candidatura alla Presidenza L’indicazione della lista collegata dei candidati quali componenti della Giunta, con altresì l’indicazione delle incarichi. L’indicazione della lista collegata dei candidati al Collegio dei Probiviri. La relazione illustrativa del programma che il candidato alla Presidenza si propone di attuare. Le candidature alla presidenza,unitamente alla lista collegata dei candidati alla Giunta ed al Collegio dei Probiviri; nonché la relazione illustrativa del programma devono essere presentate presso l’Ufficio di presidenza almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’assemblea elettorale. Le votazioni per eleggere il Presidente, la Giunta ed il Collegio dei Probiviri sono segrete e si svolgono con le modalità indicate nell’art. 6 comma 5 dello statuto dell’Unione Camere Penali Italiane. Ciascun iscritto contrassegna, a pena di nullità del voto, una sola lista contenente il nome del Presidente e dei candidati collegati.

Art. 25 - La Giunta nomina il Presidente dell’Assemblea elettorale il quale insedia il seggio elettorale formato, oltre che da lui, da altri due componenti e dagli scrutatori ritenuti necessari.

Art. 26 - Il seggio elettorale:

  • controlla la regolarità del voto, anche dettando le regole per l’accesso alla sede elettorale, dalla quale allontana chi non abbia diritto di accesso o vi si trattenga ingiustificatamente ;

  • si pronuncia sulla regolarità dei singoli voti, dichiarando nulli quelli da invalidare;

  • da atto del risultato elettorale di ciascuna lista, che annota in verbali; d) proclama eletti i candidati secondo le norme del presente statuto;

  • ammette le candidature e respinge quelle in contrasto con le norme del presente statuto con decisione opponibile innanzi il Collegio dei Probiviri, che decide su di esse prima della data delle elezioni;

  • adotta le proprie deliberazioni a maggioranza, senza il voto degli scrutatori.

Art. 27 - Avverso le decisioni del seggio è ammessa opposizione,da presentarsi a pena di inammissibilità entro tre giorni con reclamo scritto al Presidente. Il reclamo deve contenere le ragioni per le quali è proposta. Il Presidente lo trasmette al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente nei tre giorni successivi.

CAPO IV - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 28 - Rappresenta illecito disciplinare la violazione delle norme di correttezza e probità professionale, anche nei rapporti con i colleghi, nonché di ogni altra norma deontologica e delle norme del presente statuto.

Art. 29 - Le sanzioni disciplinari sono, in rapporto alla gravità dell’illecito, la censura, le deplorazione, la sospensione dall’elenco degli iscritti, e la espulsione.

Art. 30 - Ricevuta notizia della consumazione di un illecito disciplinare, l’apposita commissione nominata dalla Giunta raccoglie ogni notizia utile per la ricostruzione del fatto e redige i relativi verbali. Contesta all’iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’addebito e lo invita a comparire per esporre la sua difesa o a far pervenire note scritte. La contestazione deve pervenire all’interessato almeno dieci giorni prima della data prevista per la sua comparizione. È ammessa la presentazione spontanea anche prima di tale data. L’iscritto comparso può inoltre chiedere un termine di non più di trenta giorni per addurre elementi a sua difesa. Dopo la comparizione, o trascorso il termine per essa previsto senza che l’iscritto sia comparso né abbia fatto pervenire documentata giustificazione della sua impossibilità a comparire e conseguente richiesta di fissazione di una nuova data, la Commissione disciplinare riferisce alla Giunta la quale se non ritiene di archiviare per infondatezza dell’addebito o per la sua escusabilità, dispone a scrutinio segreto che gli atti siano trasmessi al Collegio dei Probiviri.

Art. 31 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri, ricevuti gli atti, fissa al più presto l’udienza convocando il Collegio e dandone comunicazione all’iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire all’interessato almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. L’iscritto può comparire ed esporre oralmente le sue difese ovvero fare pervenire note scritte. Qualora non compaia e non documenti il suo impedimento il Collegio decide inappellabilmente, irrogando la sanzione disciplinare che reputa proporzionata alla gravità dell’illecito ed alla condotta dell’iscritto.

Art. 32 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza, dopo aver ascoltato le persone che possono riferire sui fatti ed acquisito ogni atto, documento o prova - anche addotti dall’iscritto sottoposto al procedimento disciplinare - ritenute utili per la decisione.

Art. 33 - È ammesso giudizio di revisione delle decisioni del Collegio dei Probiviri per fatti sopravvenuti o comunque non esaminati, se di tale rilevanza da potere influire sulla modifica della decisione precedente oppure quando l’iscritto documenti con assoluta certezza il suo impedimento a comparire all’udienza e l’impossibilità di comunicarlo tempestivamente. Le richieste di revisione vanno presentate al Collegio dei Probiviri il quale, se ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente fissa una nuova udienza per la quale si applicano gli articoli 28 e 29.

Art. 34 - Le decisioni disciplinari vengono conservate nell’archivio per la durata di cinque anni, tranne le decisioni di espulsione che non vengono distrutte. Gli iscritti colpiti da sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura non possono essere eletti ad alcuna carica né ricevere incarichi, né votare per il rinnovo della Giunta e del Collegio dei Probiviri nei due anni successivi all’irrogazione della sanzione.

CAPO V - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 35 - Le norme del presente statuto possono essere modificate solo dall’Assemblea straordinaria convocata a tal fine, con espressa indicazione nell’ordine del giorno. Nel primo triennio dalla sua approvazione è sufficiente per la modifica il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea. Successivamente sarà necessario il voto favorevole di almeno il venticinque per cento degli iscritti.

* * * È copia conforme dello statuto così come modificato ed emendato dall'Assemblea straordinaria del 21.11.1996 IL SEGRETARIO

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