|      Allegato: Visualizza      |      Categoria: GIURISPRUDENZA MERITO

Commento dell'Avv. Francesco Gargano Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione per i minorenni, sentenza del 22 aprile 2010 . (commento dell'avv. F.Gargano) In data 8 maggio 2006, i CC appartenenti alla Stazione di Amalfi, procedevano all’arresto provvisorio, ex art. 716 c.p.p., del cittadino polacco Wlodarczyg Grzegorz nato a Bielawa (Polonia) il 26 aprile 1983, a seguito di richiesta di estradizione verso la Polonia, in quanto destinatario di mandato di cattura n.II K 55/04 emesso il 24.03.2004 dal Tribunale di Dzierzoniow (Polonia) per i reati di rapina e furto (artt. 279 e 280 del codice polacco), a seguito della sentenza di condanna ad una pena di anni due mesi nove e giorni 10 di reclusione per i seguenti fatti-reato. In data 07.01.2001, in Bielawa (Polonia), in concorso con altri, mediante lesioni e minacce, sottraeva alla parte offesa, Wielka Orkiestra Swiatecznei, una somma di denaro per un valore di 20 PLN (circa 5€); Nella notte tra il 2 ed il 3 aprile 2001, in Bielawa, in concorso con altri, dopo aver divelto le grate di una finestra, si introduceva all’interno di un supermercato, sottraendo carte telefoniche, sigarette e denaro contante per un valore di 1.240 PLN (310€ circa). La Corte di Appello di Salerno, con provvedimento di convalida dell’arresto reso il 9.5.2006 ai sensi degli artt.715, 716 e ss c.p.p., convalidava l’arresto operato dalla P.G. ed applicava la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente il pericolo di fuga da parte dell’estradando in considerazione dell’allontanamento del medesimo dal Paese di origine, con conseguente sottrazione all’ordine di carcerazione. Il sottoscritto difensore avanzava richiesta di revoca della misura coercitiva, respinta il 18 maggio 2006. Avverso tale ordinanza lo scrivente proponeva ricorso per cassazione per violazione dell’art.718 c.p.p., atteso che la Corte territoriale aveva emesso l’ordinanza di rigetto senza rispettare le forme previste dall’art.127 (forme partecipate) omettendo l’avviso alle parti, . Con il predetto ricorso eccepiva inoltre la violazione dell’art. 714 comma 2° c.p.p., a causa dell’omessa valutazione delle condizioni di applicabilità previste per le misure cautelari, in particolare riferimento alla “concretezza” del pericolo di fuga delle misure cautelari in ambito di estradizione1. Infatti, non è consentito motivare la sussistenza del pericolo di fuga dal territorio italiano con la considerazione che il soggetto “è riuscito ad allontanarsi dallo Stato che ha richiesto la sua estradizione. Una siffatta motivazione può fare ritenere sempre sussistente l’esigenza cautelare, atteso che per definizione un soggetto di cui è richiesta l’estradizione si è evidentemente allontanato (nel caso di specie prima dell’emissione del mandato di cattura) dallo Stato richiedente. In tal modo viene frustrata la maggiore delle innovazioni introdotte dal legislatore, cioè il superamento della necessità di coercizione a fini estradizionali (Cass. Sez. VI 23.1.2003, Aim in CED Cass. 224707 . La Corte di legittimità, con sentenza emessa dalla VI sezione penale il 5.X.2006 Sentenza n_1630 -RG 21343/06 – sezione VI (all.1), annullava l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento posto che: “anche in materia di estradizione devono ritenersi applicabili, ai sensi degll’art.714 comma 2° c.p.p., le disposizioni di cui agli artt. 274 e 265 c.p.p., con la conseguenza che il Giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell’estradando e a graduare l’afflittività della misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata mediante cautele diverse dalla custodia cautelare in carcere”. Anche il secondo motivo veniva ritenuto meritevole di accoglimento, inerente la mancata fissazione dell’udienza camerale e conseguente omessa notifica all’estradando ed al difensore, atteso che l’art.718 comma 1° prevede che la revoca ovvero la sostituzione delle misure coercitive nei confronti di un estradando sono disposte in camera di consiglio, comportando l’applicazione del rito camerale previsto dall’art.127c.p.p.. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza n.3/06 del 23 gennaio 2007 (all.2), uniformandosi ai principi sanciti dalla Suprema Corte, revocava la custodia cautelare in carcere ed applicava la misura dell’obbligo di dimora. In data 16 aprile 2009, la difesa eccepiva l’incompetenza della Corte di Appello ordinaria di Salerno atteso che dagli atti l’estradando risultava minorenne all’epoca di commissione dei reati2. La Corte territoriale, con ordinanza del 16 aprile 2009 (all.3), trasmetteva gli atti alla sezione minorenni. La Corte di Appello di Salerno- sez. minorenni, con sentenza n.5/2009 del 14.10.09, accoglieva la domanda di estradizione (all.4), ritenendo l’insussistenza dei presupposti per il rifiuto della consegna ex art. 18 Legge/2005, dedotta dalla difesa, e la compatibilità delle pene inflitte all’estradando con quelle edittali previste dal codice penale Italiano. La difesa proponeva ricorso per cassazione eccependo, con il secondo motivo, la violazione di legge, in particolare degli artt. 698 c.p.p. e 31 della Costituzione, atteso che la Corte di Appello, con la sentenza di accoglimento dell’estradizione non aveva tenuto conto né oltremodo motivato in ordine alla mancanza di garanzia del trattamento giuridico differenziato del minore da parte del Tribunale di Dzierzoniow, addotta dalla difesa all’udienza del 14.10.09 con memoria difensiva. La Corte Suprema, con la sentenza n°91 del 15.01.2010, annullava la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, ritenendo che “non può essere concessa l’estradizione di un imputato minorenne in presenza di una legislazione dello Stato richiedente, che non assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all’adulto, ostandovi le esigenze di tutela della condizione minorile, che nel nostro ordinamento assume rango di diritto fondamentale della persona ai sensi dell’art.31 Cost.”. Con tale sentenza, la Corte di legittimità, disponeva il rinvio alla Corte di Appello di Napoli- sezione minorenni, al fine di eliminare la lacuna motivazionale in ordine alla presenza nella legislazione dello Stato della Polonia di norme che assicurino un trattamento giuridico differenziato e mitigato per il minore, rispetto a quello riservato all’imputato maggiorenne (all.5). In data 22 aprile 2010 veniva celebrata l’udienza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli-sezione minorenni. Il difensore evidenziava la violazione da parte dello Stato richiedente delle garanzie riservate all’imputato minorenne, in ossequio al principio dettato dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento, nonché l’applicabilità al caso di specie dell’art.18 lett. i) della Legge 22.4.20053 (in tema di mandato arresto europeo), che vieta la consegna dell’estradando quando la restrizione della libertà personale risulti incompatibile con i processi educativi in atto ovvero quando l’ordinamento dello Stato membro richiedente, non preveda per i minorenni, l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere. La Corte, condividendo le argomentazioni difensive in ordine all’applicabilità al caso de quo dell’art. 18 lett. i), rifiutava la consegna dell’estradando, con sentenza depositata in data 13 maggio 2010 (all.6), ritenendo pregiudizievole l’estradizione nei confronti di un soggetto: coniugato in Italia ed esercente regolare attività lavorativa; padre di una bambina di età inferiore ai tre anni; con un processo di reinserimento sociale “lodevolmente avviato”. La Corte ha ritenuto inoltre che il Wlodarczyk sarebbe stato costretto a vivere un’esperienza carceraria “con modalità oltremodo punitive e dannose ai fini della sua completa rieducazione e comportando, una volta scontata la pena inflitta, la sicura ricaduta nello stato di miseria e di abbrutimento, che, verosimilmente l’hanno indotto a delinquere in età minorile. Espiando la pena in Italia, potrebbe essere visitato in carcere con maggiore frequenza dai suoi stretti congiunti, ottenere le misure alternative alla detenzione, al fine di recuperare l’attività lavorativa attualmente svolta e consolidare il percorso di recupero sociale già intrapreso”. Avv. Francesco Gargano 1 In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell’ambito di un procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, tuttavia una tale situazione non è da sola sufficiente a giustificare l’adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto la sussistenza del pericolo di fuga deve comunque essere motivamente fondato su elementi concreti, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale (Sentenza sez. VI C.C. 17 marzo 2005 (dep. 14.4.2005), n. 13939- Pres. Sansone – Rel. De Roberto-). 2 La Suprema Corte ha sancito tale principio con sentenza n°36757 del 2008. La Suprema Corte ha sancito tale principio con sentenza n°36757 del 2008.; n:48008 del 3.12.2008. In materia di estradizione passiva, qualora il soggetto di cui viene richiesta l’estradiizone si imputato minorenne al momento del fatto, il relativo procedimento è devoluto alla competenza funzionale della sezione per i minorenni della Corte di Appello. 3 Art. 18 (rifiuto della consegna) 1. La Corte di Appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: lett. i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;


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