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COMUNICATO DELLA GIUNTA

CAMERA PENALE DI NAPOLI

La vicenda che ha visto il Prof. Avv. Gustavo Pansini assumere una posizione di dura protesta contro l’inaccettabile prassi giudiziaria di cambiare continuamente i collegi giudicanti e procedere nell’accertamento di gravi fatti di reato attraverso la non rinnovazione delle prove già assunte, merita la più ampia solidarietà dei penalisti napoletani a sostegno dell’illustre collega che ne ha denunciato le degenerazioni. 
Ferma restando l’esistenza di una previsione normativa che consente, nel caso di modifica dei membri del collegio giudicante, di procedere alla rinnovazione del dibattimento attraverso la lettura delle prove già assunte – che comunque più volte si è denunciata per quelli che sono i paradossi e i decadimenti che ne derivano: il c.d. “doppio binario” – in tale sede merita di essere stigmatizzato anche il fatto che la stessa previsione, posta per far fronte a situazioni del tutto eccezionali ed imprevedibili all’inizio del dibattimento e tali da pregiudicare l’importante lavoro svolto in precedenza dal collegio giudicante in processi per fatti gravissimi, sia invece diventato il grimaldello, nei tribunali e nei processi di frontiera, per violare sistematicamente i principi di oralità ed immediatezza che erano stati posti a fondamento, insieme al contraddittorio, del processo penale di rito accusatorio. 
In tal modo la norma che avrebbe dovuto far fronte a situazioni eccezionali  è degradata a mero strumento idoneo a consentire che gravi carenze o incapacità organizzative di natura ordinamentale, particolarmente insidiose nella formazione dei collegi, finiscano per essere tollerate al punto da dover accettare passivamente continue modifiche dei collegi stessi, con evidenti ripercussioni anche sull’efficienza e serenità del giudizio, il quale deve essere sempre accompagnato da una conoscenza diretta dei fatti e delle prove da parte di tutti i magistrati che compongono il collegio. 
La Camera Penale di Napoli ribadisce che i problemi che riguardano l’amministrazione, per quanto gravi siano, non possono mai giustificare l’adozione di soluzioni normative e di prassi degenerativa dei principi costituzionali; prassi degenerative che finiscono per incidere negativamente sul giusto processo che deve essere garantito a tutti gli individui con le stesse forme e le stesse procedure indipendentemente dal reato per il quale sono giudicati.
In ragione di quanto sin qui evidenziato, la Camera Penale di Napoli invita i colleghi a riflettere ed a discutere - anche in ragione della significativa segnalazione posta in essere dall’Avv. Pansini -  sull’opportunità  di proporre reiteratamente questione di legittimità costituzionale per palese contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 190 bis c.p.p. nella parte in cui prevede un regime differenziato per taluni delitti indicati nell’art. 51 comma 3 bis rispetto alla regola generale sancita dal combinato disposto di cui agli artt. 511, comma II, 525 e 526 c.p.p.

 

 

LA GIUNTA

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